IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1634/97 R.G.R. proposto da Salerno Daniele, Patrone Giorgio, Mancini Angelo e Zini Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv. Ivana Imbrisco, presso la stessa elettivamente domiciliati in Genova corso A. Podesta' 5/5, ricorrenti; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova resistente, per l'annullamento della deliberazione del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in data 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98 con cui e' stata disposta la non effettuazione della prova di ammissione al corso predetto, e di ogni atto connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza deI 29 gennaio 1998 la relazione del Consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. I. Imbrisco per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Guerra per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 25 settembre 1997 Salerno Daniele e litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato, esponendo di aver presentato domanda per l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'universita' di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-98 l'accesso era negato. Questi i motivi del ricorso: violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al diritto allo studio tutelato dall'art. 33 della Costituzione. eccesso di potere per difetto di motivazione. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, contrastati dell'amministrazione intimata, costituitasi in causa. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e che intendono iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dai ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il Collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli art. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento gia' deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 R.D. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R. Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/97). Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.