IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1634/97  R.G.R.
 proposto  da  Salerno Daniele, Patrone Giorgio, Mancini Angelo e Zini
 Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv. Ivana  Imbrisco,  presso
 la  stessa elettivamente domiciliati in Genova corso A. Podesta' 5/5,
 ricorrenti;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in  carica,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocatura  dello  Stato,
 domiciliata  in   Genova   resistente,   per   l'annullamento   della
 deliberazione  del  consiglio  del  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria in data 21 luglio  1997  con  l'approvato  manifesto
 degli  studi  per l'anno accademico 1997-98 con cui e' stata disposta
 la non effettuazione della prova di ammissione al corso  predetto,  e
 di ogni atto connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza deI 29 gennaio 1998 la relazione del
 Consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. I. Imbrisco per
 i ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  Guerra  per  l'amministrazione
 resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  25  settembre  1997 Salerno Daniele e
 litisconsorti    impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,    il
 provvedimento  in  epigrafe  indicato,  esponendo  di aver presentato
 domanda per l'immatricolazione al corso di laurea in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  dell'universita' di Genova, ma di aver appreso che
 per l'anno accademico 1997-98 l'accesso era negato.
   Questi i motivi del ricorso:
     violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al diritto
 allo studio tutelato dall'art. 33 della Costituzione.
     eccesso di potere per difetto di motivazione.
   I ricorrenti concludevano per l'annullamento,  previa  sospensione,
 del   provvedimento   impugnato,   contrastati   dell'amministrazione
 intimata, costituitasi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
  Motivi della decisione
   I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di  maturita'  e
 che    intendono    iscriversi    alla   facolta'   di   odontoiatria
 dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per  l'anno
 accademico  1997-98  hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997  e
 il  decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  come  atti direttamente
 lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento  dell'atto  del  consiglio
 del  corso  di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti,
 ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede
 centrale,  si  e'  comunque   stabilito   l'azzeramento   dei   posti
 disponibili.
   Il  Collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9  comma  4
 della  legge  n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli art. 33 e 34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il Collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art.  9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art.
 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto  con  il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 R.D. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non  e'  quindi  dalla  stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge ed altresi'  la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione  diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R.  Lazio,
 III Sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9  quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:    conseguentemente  va disposta la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997  deve  essere
 sospeso  ai  sensi  dell'art.  23  legge  n.  87  del 1953, fino alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.